CPIA BIELLA - VERCELLI

Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

Avvio anno scolastico - Misure concernenti il Certificato vaccinale per il personale scolastico (c.d. Green pass)

A tutto il personale docente e non docente del CPIA Biella Vercelli
Avvio anno scolastico 
Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge n. 111/2021 ha introdotto il seguente obbligo: “Dal 1° 
settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine 
di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 
presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di 
istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire 
la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.
In ragione di ciò, a partire dal 1 settembre, il personale scolastico dell’Istituto che a qualunque 
titolo farà accesso nei plessi e nelle loro pertinenze dovrà essere fornito di certificazione verde 
Covid-19 in corso di validità, documento rilasciato dalle autorità sanitarie in seguito a:
• Vaccinazione (aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 gg)
• Vaccinazione completa di due dosi (validità 9 mesi dall’ultima somministrazione)
• tampone (validità 48 ore)
• essere guariti da Covid-19 nei 6 mesi precedenti.
E’ valida anche la certificazione di esonero rilasciata da medico vaccinatore o struttura vaccinale 
ASL (validità indicata nel documento certificativo prodotto ai sensi della Circolare 35309 del 4 
agosto 2021 del Ministero della salute.).
I nuovi membri del personale che effettueranno la presa di servizio il 1 settembre, dopo la 
compilazione della documentazione di rito saranno invitati, ove necessario, a regolarizzare 
immediatamente la propria posizione se non fossero in possesso della certificazione verde 
COVID-19 necessaria a termini di legge.
Infatti “il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto di 
possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte della scuola. La questione 
incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma 
qualificato come assenza ingiustificata e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le 
funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola” (Nota MI 1237 del 13-8-2021).
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Emanuela Verzella


A tutto il personale docente e non docente del CPIA Biella Vercelli
Avvio anno scolastico 
Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge n. 111/2021 ha introdotto il seguente obbligo: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.
In ragione di ciò, a partire dal 1 settembre, il personale scolastico dell’Istituto che a qualunque titolo farà accesso nei plessi e nelle loro pertinenze dovrà essere fornito di certificazione verde Covid-19 in corso di validità, documento rilasciato dalle autorità sanitarie in seguito a:
• Vaccinazione (aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 gg)
• Vaccinazione completa di due dosi (validità 9 mesi dall’ultima somministrazione)
• tampone (validità 48 ore)
• essere guariti da Covid-19 nei 6 mesi precedenti.
E’ valida anche la certificazione di esonero rilasciata da medico vaccinatore o struttura vaccinale ASL (validità indicata nel documento certificativo prodotto ai sensi della Circolare 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute.).
I nuovi membri del personale che effettueranno la presa di servizio il 1 settembre, dopo la compilazione della documentazione di rito saranno invitati, ove necessario, a regolarizzare immediatamente la propria posizione se non fossero in possesso della certificazione verde COVID-19 necessaria a termini di legge.
Infatti “il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte della scuola. La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come assenza ingiustificata e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola” (Nota MI 1237 del 13-8-2021).
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Emanuela Verzella

News inserita il: 24/10/2022